Residenza fiscale

Residenza fiscale all’estero

Per ottenere la residenza fiscale all’estero, occorre necessariamente:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe dei residenti in Italia per oltre metà anno (ovvero 183 giorni o 184 nel caso di mesi bisestili);
  • non avere avuto domicilio in Italia per oltre metà anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per oltre metà anno.

Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Hai domande? Contattaci ora per una consulenza gratuita con i nostri esperti.

COSA FACCIAMO

Siamo una società con sede a Praga. Qualsiasi attività commerciale che potete svolgere in Repubblica Ceca…

Sono, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Per la definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, prevista dalla specifica normativa. (fonte: inps.it)

Tassazione delle pensioni dei non residenti

Le pensioni pagate ai non residenti in Italia da enti residenti in Italia o da organizzazioni stabilmente operanti nel nostro Stato, sono imponibili in linea generale in Italia.

Anche coloro che possiedono la residenza fiscale all’estero sono obbligati a pagare le addizionali regionali e comunali IRPEF se, nell’anno di riferimento risulta dovuta l’ IRPEF, dopo aver sottratto le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti per i redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta d’imposta a titolo definitivo.

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito, in base alle quali ciascun Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

In base alle specifiche previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni corrisposte ai cittadini con residenza fiscale all’estero possono essere assoggettate:

  • a tassazione esclusiva nel Paese di residenza o nel Paese di erogazione del reddito;
  • a tassazione esclusiva da parte di uno Stato, superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
  • a tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un’imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d’imposta nel Paese di residenza.

In caso di trasferimenti della residenza nel corso dell’anno di riferimento, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore a metà anno, il frazionamento del periodo d’imposta è previsto solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in particolare in quelle vigenti con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la legge 23 dicembre 1978, n. 943) e con la Germania(punto 3 del Protocollo della Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con la legge 24 novembre 1992, n. 459), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 3 dicembre 2008.

Inoltre, le Convenzioni possono prevedere regimi fiscali diversi a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori del settore privato o di pensioni a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici.

Oltre alla residenza, la cittadinanza (esclusiva o plurima) costituisce un ulteriore elemento rilevante per la definizione dell’ambito di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

È possibile consultare il testo di ciascuna Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali stipulata dall’Italia. (fonte: inps.it)

Costruiamo qualcosa

societapraga@email.cz

+420 776728807
+420 777296544

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram