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Società noleggio

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Noi vi seguiremo in tutte le fasi di creazione del vostro nuovo business:

  • Costituzione della società
  • Immatricolazione veicoli
  • Preventivi assicurativi
  • Compilazione contratti

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SOCIETA’ NOLEGGIO AUTO

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CONVENZIONI CON PECULIARI REGIMI FISCALI APPLICABILI ALLE PENSIONI DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI PRIVATI. CONVENZIONI IN VIGORE CON FRANCIA, BRASILE E CANADA.

E’ utile ricordare che, in deroga al principio generale della tassazione esclusiva nel paese di residenza previsto dalla maggior parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali con riferimento al regime fiscale applicabile alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, alcuni fra questi Accordi dettano regole del tutto peculiari, prevedendo specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti.

In particolare la Francia, con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (L. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all’art. 18, che:

“1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti”.

A tal proposito appare opportuno ricordare che tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un Accordo Amichevole, disponibile sul sito internet del Consolato Generale d’Italia, alla voce “Pensioni – convenzione italo-francese”, in cui si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l’INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2 dell’articolo 18, e devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente) e, per le imposte pagate in quest’ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito d’imposta se previsto.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Economia e Finanze anche in occasione delle interrogazioni parlamentari n. 2-00184 del 22/11/2007 e n. 5-04938 del 22/06/2011, l’INPS risulta obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a beneficiari residenti in Francia, la ritenuta d’imposta, con le modalità previste dall’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione tra l’Italia e la Francia, intitolato “Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni”.

Ulteriore Convenzione contro le doppie imposizioni con regime impositivo peculiare è quella in vigore con il Brasile, in quanto per le pensioni della gestione previdenziale privata è prevista una soglia di esenzione corrispondente al valore equivalente in euro di 5.000 dollari statunitensi, e per l’eccedenza la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF).

Infine, la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede una soglia di esenzione pari alla somma equivalente in euro di dodicimila dollari canadesi e, per prestazioni di importo superiore, la tassazione dell’eccedenza con applicazione dell’aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.

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